Acustica ambientale

VALUTAZIONE PREVISONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Ai sensi della "Legge quadro sull’ inquinamento acustico" 26 Ottobre 1995, n. 447 e suoi decreti attuativi. (D.M. 13/03/98, D.P.C.M. 14/11/1997)

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale. Aeroporti, aviosuperfici, eliporti. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. Discoteche Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi. Ai fini del presente provvedimento, con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi aventi le caratteristiche di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) della legge 25agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi). Impianti sportivi e ricreativi; Ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; Nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

OBBLIGHI DEL GESTORE

Rispetto dei seguenti valori limite: Valori limi te di emissione (Art. 2, comma 1, lettera e)) Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurata in prossimità della sorgente stessa. Valori limi te di immissione (Art. 2, comma 1, lettera f)) Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Valori di attenzione (Art. 2, comma 1, lettera g)) Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente. Valori limite differenziali ( Art. 2, comma 2) Determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.

QUANDO ?

Le autorizzazioni, concessioni, licenze, o i provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle opere o attività indicate al precedente paragrafo, sono adottati previo accertamento, mediante istruttoria della documentazione presentata, della conformità dell’opera o attività medesima sotto il profilo acustico (documentazione di previsione di impatto acustico).

SANZIONI (art. 10 L. 447/95)

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 650 Codice penale, chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1'032 a € 10'320. Chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione e di immissione supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell’articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 5'160.

COSA VA FATTO ?

Il tecnico competente redige la relazione nella quale espone i risultati dell’accertamento come richiesto dalle norme attualmente in vigore. In caso contrario descrive provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata.

Clima Acustico (L. 447/95, D.M. 13/03/98, D.P.C.M. 14/11/1997)

È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

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