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Direzione lavori: cosa cambia

Il 20 agosto 2013 è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 194, la legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del Fare) che è entrata in vigore dal 21 agosto 2013 e contiene alcuni interventi anche in materia edilizia che interessano anche le attività della Direzione Lavori.

1. Anticipazione nei lavori pubblici

L’art. 26-ter della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del Fare) stabilisce che per le gare bandite dopo il 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge) e fino al 31 dicembre 2014, per i lavori pubblici, sussiste l’obbligo per la stazione appaltante di versare all’esecutore un’anticipazione del 10% dell’importo contrattuale.

Nella tabella seguente ecco cosa comporta per la Direzione Lavori:

PrescrizioneNormaAttività Direzione Lavori
Per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal d.lgs. 163/2006 s.m.i. affidati a seguito di gare bandite dal 21 agosto 2013 al 31 dicembre 2014 è prevista un’anticipazione del 10%dell’importo contrattuale da versare all’esecutore art. 26-ter, comma 1 l. 98/2013in deroga al divieto posto dall’art. 140, comma 1 del d.P.R. 207/2010 - verifica l’avvenuto versamento dell’anticipazione- recupera progressivamente l’anticipazione  nei s.a.l.- controllo polizze a garanzia
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoriabancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo cronoprogramma dei lavori art. 26-ter l. 98/2013art. 124, comma 1 del d.P.R. 207/2013la nuova norma agisce in deroga al divieto sancito dall’art. 140, comma 1 del d.P.R. 207/2010 - verifica esistenza e conformità della polizza- controllo rispondenza cronoprogramma- trasmissione verifiche al responsabile del procedimento
L’importo della garanzia viene gradualmente eautomaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante art. 26-ter l. 98/2013art. 124, comma 2 del d.P.R. 207/2013 - riduzione dell’importo della garanzia fideiussoria- recupero progressivo dell’anticipazione nei s.a.l. predisposti
L’anticipazione viene erogata all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori

 

La ritardata corresponsionedell’anticipazione obbliga la stazione appaltante al pagamento degli interessi – art. 1282 c.c.

art. 26-ter l. 98/2013art. 140, comma 2 del d.P.R. 207/2013art. 1282 codice civile - verifica tempistica di erogazione dell’anticipazione all’esecutore- segnalazione eventuale ritardo al responsabile del procedimento
Il mancato rispetto dei tempi contrattuali determina ladecadenza dall’anticipazionesulle somme restituite sono dovuti gli interessi a tasso legale a decorrere dalla data di erogazione dell’anticipazione art. 26-ter l. 98/2013art. 140, comma 3 del d.P.R. 207/2013 - controllo esecuzione lavori-cronoprogramma- richiesta restituzione e calcolo interessi in caso di ritardo sul cronoprogramma (con responsabile del procedimento)

 2. Modifiche relative al DURC

L’art. 31 della legge 9 agosto 2013, n. 98 ha introdotto una serie di integrazioni che modificano l’acquisizione e la gestione del DURC sia negli appalti di lavori pubblici che privati con la finalità di ridurre le incombenze attualmente poste a carico degli esecutori dei lavori.

Nella tabella seguente ecco cosa comporta per la Direzione Lavori:

PrescrizioneNormaAttività Direzione Lavori
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltanteacquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori art. 31, comma 1 e 4, legge 98/201modifica il terzo periodo dell’art. 118, comma 3 del d.lgs. 163/2006 s.m.i.il DURC viene acquisito d’ufficio per:

 

- verifica requisiti di gara

- aggiudicazione contratto

- stipula contratto

- pagamento s.a.l.

- certificato di collaudo-pagamento saldo finale

- verifica acquisizione DURC da parte del responsabile del procedimento- segnalazione di eventuali inadempienze contributive- riferimento al DURC nel s.a.l. e certificato di pagamento
Inadempienza contributiva (risultante dal DURC) di uno o più soggetti impegnati nell’esecuzione dell’opera – la stazione appaltante versa direttamente l’importo dovuto agli enti prepostidetraendolo dal certificato di pagamento art. 31, comma 3 legge n. 98/2013 - verifica entità contributi non versati- detrae importi dovuti agli enti- fornisce i dati al responsabile del procedimento
Non sussiste l’obbligo della richiesta di DURC in caso di lavori privati di edilizia eseguiti in economia dal proprietario dell’immobile (senza ricorso a imprese) art. 31, comma 1-bis legge 98/2013 l’eventuale d.l. non segnala la necessità di DURC
La validità del DURC per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è di 120 giorni dalla data di rilascio art. 31, coma 5, legge n. 98/2013 verifica della validità prima dell’emissione dei s.a.l. 

 3. Integrazioni al d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

L’art. 30 della legge 9 agosto 2013, n. 98 introduce alcune modificazioni del d.P.R. 380/2001 che, per quanto riguarda la direzione dei lavori, si limitano ad alcuni aspetti sulle distanze tra i fabbricati e in tema di demolizione e ricostruzione o varianti con modifica della sagoma e proroga dei termini di inizio e fine lavori ed agibilità parziale.

Nella tabella seguente ecco cosa comporta per la Direzione Lavori:

PrescrizioneNormaAttività Direzione Lavori
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamentidisposizioni in deroga ai limiti previsti dal d.M. lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e, nell’ambito della revisione di strumenti urbanistici, fissare spazi da destinare a funzioni residenziali e accessorie art. 30, comma 1 e 4, l. 98/201le nuove disposizioni diventano l’art. 2-bis del d.P.R. 380/2001 verifica di conformità delle opere da eseguire (prima della realizzazione delle opere) con le nuove disposizioni emanate dalle regioni
Non rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia su immobili non vincolati (d.lgs. 42/2004) le modifiche dellasagoma o ripristino degli edifici crollati o demoliti (purché coerenti con la precedente preesistenza) art. 31, comma 3 l. n. 98/2013questo intervento sull’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 380/2001 comporta che nel caso di modifiche della sagoma non sarà più necessario richiedere il permesso di costruire o la DIA ma sarà sufficiente la SCIA verifica coerenza del progetto con la nuova normativa
Sono prorogati di due anni (salvo diverse disposizioni regionali) e previa comunicazione dell’interessato, i termini di inizio e fine lavori per titoli abilitativi rilasciati prima del 21 agosto 2013 (entrata in vigore della legge 98/2013) art. 30, comma 3, legge 98/2013la modifica interviene sull’art. 15 del d.P.R. 380/2001 necessaria la richiesta dell’interessato per la proroga di due anni
Documentazione sostitutiva per agibilità costituita da:- dichiarazione d.l.- collaudo statico- certificato sismico- dichiarazione agibilità

 

- autocertificaz. salubrità, igiene

- accatastamento

- certificazione impianti e risparmio energetico

art. 30, coma 4, lett. h), l. n. 98/2013nuovo comma 5-bis dell’art. 25 del d.P.R. 380/2001 dichiarazione del d.l.  per conformità dell’opera al progetto e sua agibilità (con allegato i documenti richiesti)
L’agibilità parziale può essere richiesta:- singoli edificio parti autonome con strutture connesse, impianti comuni e opere urbanizzazione primaria collaudate;- per singole unitàcon strutture connesse collaudate, impianti comuni certificati e opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali art. 30, coma 4, lett. g), l. n. 98/2013nuovo comma 4-bis dell’art. 24 del d.P.R. 380/2001 dichiarazione del d.l.  per conformità dell’opera al progetto e sua agibilità (con allegati i documenti richiesti)

[Fonte: Ediltecnico.it]

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