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Nuove regole per il conto termico

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Il Gse, Gestore dei servizi energetici, ha pubblicato le nuove regole applicative del Conto Termico, aggiornate con una serie di chiarimenti sul funzionamento dei contratti e sui requisiti che la documentazione contabile richiesta deve possedere per poter accedere agli incentivi.

Ricordiamo che il Conto Termico incentiva la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e i piccoli interventi di efficienza energetica con uno stanziamento di 900 milioni di euro annui, 700 per privati e imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche.

L’incentivo, che non è cumulabile con altri bonus fiscali, copre il 40% dell’investimento ed è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni.

I tetti massimi sono differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell'impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato.

Nel documento è stato spiegato che il Gse eroga gli incentivi solo dopo l’accettazione informatica della scheda-contratto, come previsto dalla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 25 luglio 2013 338/2013/R/efr recante il contratto-tipo. Il pagamento della prima rata avviene l’ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del semestre in cui ricade la data di attivazione del contratto; le rate successive avranno cadenza annuale. Per quanto riguarda la documentazione contabile, sono stati elencati i requisiti che fatture e bonifici devono possedere. Le fatture devono descrivere con chiarezza la tipologia d’intervento oggetto d’incentivazione, riportare la Partita IVA del soggetto emittente beneficiario del pagamento e il nominativo del Soggetto Responsabile, compreso il codice fiscale e/o la Partita IVA, essere intestate al Soggetto Responsabile. Se il soggetto ha fatto ricorso alla locazione finanziaria, la fattura sarà intestata alla società di leasing e dovrà essere allegata anche una copia del contratto di leasing.

La somma degli importi deve infine coincidere con la spesa totale consuntivata indicata nella scheda d’ammissione. Per quanto riguarda i bonifici, la causale deve riportare il riferimento al Decreto Ministeriale del 28/12/2012, il riferimento al numero della fattura e relativa data, Partita IVA e codice fiscale del Soggetto beneficiario del pagamento e del Soggetto Responsabile se non presenti in un altro punto della ricevuta del bonifico. In caso di locazione finanziaria o di altro finanziamento tramite terzi, la causale del bonifico effettuato dalla società di leasing deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile, cioè nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale.

Se il pagamento è effettuato da un soggetto diverso dal Soggetto Responsabile, la causale deve riportare la frase: ”pagamento effettuato per conto di …”.

Nelle regole applicative il Gse raccomanda di non utilizzare i modelli standard di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (65% - 55%) o per la ristrutturazione edilizia (50% - 36%). L’indicazione nella causale di riferimenti a norme di legge inerenti a bonus energetici o detrazioni sulle ristrutturazioni determina infatti la non accettazione della richiesta.

[Fonte: edilportale.com]

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