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Decreto rinnovabili FER 1 e nuovi incentivi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 186 del 9 agosto 2019) il decreto rinnovabili “FER 1” (Fonti Energie Rinnovabili), contenente modalità e requisiti generali per l’accesso ai meccanismi di incentivazione, finalizzati a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Il provvedimento, in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta, ossia dal 10 agosto 2019, agevola i piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (fino a un megawatt di energia prodotta); in particolare, incentiva la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione.

In base a quanto contenuto nel provvedimento, si consentirà la realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, con un aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e con investimenti attivati stimati nell’ordine di 10 miliardi di euro.

Le tariffe incentivanti arrivano fino a 150 euro a MWh per l’eolico, a 155 euro per l’idroelettrico, a 110 euro per i gas prodotti da processi di depurazione e a 90 euro per i piccoli impianti di solare fotovoltaico.

Per le istanze di agevolazione ci saranno 30 giorni di tempo che decorreranno dalla data di pubblicazione del bando. La graduatoria verrà pubblicata sul sito del GSE entro 90 giorni dalla data di chiusura dei bandi.

Contenuti del decreto

Finalità ambito di applicazione

Il decreto, in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili indicati in allegato 1, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi nazionali e con modalità conformi alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01).

Definizioni

Vengono fornite le definizioni dei seguenti termini:

  • impianto fotovoltaico
  • potenza di un impianto fotovoltaico
  • impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra
  • aggregato di impianti

Modalità e requisiti generali per l’accesso

Accedono ai meccanismi di incentivazione, previa partecipazione a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere in appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza, gli impianti a fonti rinnovabili:

  • di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW
  • oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW
  • oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW

Gli impianti devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione.

Le agevolazioni saranno riservate ai nuovi impianti:

  • eolici
  • fotovoltaici e con moduli fotovoltaici al posto delle coperture degli edifici
  • idroelettrici
  • a gas residuati da processi di lavorazione
  • gli impianti rifatti, ma solo se di tipo eolico, idroelettrico o a gas

La partecipazione è aperta anche agli impianti aggregati, costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW.

Gli impianti, invece, di potenza uguale o maggiore a 1 MW per accedere agli incentivi dovranno partecipare a procedure di asta al ribasso nei limiti dei contingenti di potenza.

Sono invece esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal dm 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei ma inseriti in posizione non utile nei registri.

Modalità e tempi di svolgimento delle procedure di asta e registro

Il periodo di presentazione delle domande di partecipazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando come indicati in tabella:

n. procedura data di apertura del bando
1 30 settembre 2019
2 31 gennaio 2020
3 31 maggio 2020
4 30 settembre 2020
5 31 gennaio 2021
6 31 maggio 2021
7 30 settembre 2021

La graduatoria è formata e pubblicata sul sito web del GSE entro 90 giorni dalla data di chiusura dei bandi.

Modalità operative di accesso agli incentivi

Le richieste di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi sono inviate al GSE, esclusivamente tramite il sito e secondo modelli approntati e resi noti dallo stesso GSE, comprendenti la documentazione da fornire, strettamente funzionali alla verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure e dei criteri di priorità per l’accesso agli incentivi.

Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti

Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti per gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di potenziamento è pari alla vita media utile convenzionale, i cui valori sono riportati in Allegato 1.

Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi

La tariffa di riferimento per gli impianti di nuova costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto è:

  • la tariffa di cui all’allegato 1 del decreto 23 giugno 2016, comprensiva delle eventuali riduzioni ivi previste, per gli impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto, che non si avvalgono o per i quali non si applicano i criteri di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), d), e) ed f), e che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l’applicazione della decurtazione eventualmente offerta in applicazione dell’art. 10, comma 3, lettera c), dello stesso decreto 23 giugno 2016
  • le tariffe di cui all’allegato 1 al presente decreto per tutti gli altri impianti, ivi inclusi gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio

Le novità del decreto FER 1: premio sull’autoconsumo e priorità incentivi

La modalità di riconoscimento del premio sull’autoconsumo prevede che:

  • per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 euro il MWh cumulabile con quello per i moduli in sostituzione di coperture contenenti amianto. Il premio è riconosciuto a posteriori a patto che l’energia auto consumata sia superiore al 40% della produzione netta
  • per gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit si ha diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta

Saranno ammessi agli incentivi solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti che consentano la tutela dei corpi idrici, e in base a una valutazione dell’Arpa.

Con gli incentivi verrà data priorità a:

  • impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica
  • su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto
  • impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del dm 23 giugno 2016, quelli alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato
  • tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW)

Come richiedere gli incentivi per fotovoltaico

L’accesso agli incentivi sarà regolato da 2 modalità, registri e aste, in base alla potenza degli impianti in questione:

  • gli impianti con potenza inferiore a 1 MW di nuova realizzazione, integralmente ricostruiti e riattivati, così come quelli oggetti di rifacimento e quelli che subiscono interventi di potenziamento ma con differenza di potenza tra prima e dopo comunque inferiore a 1 MW devono partecipare a procedure pubbliche di selezione dei progetti.È possibile anche richiedere gli incentivi, seguendo questa modalità, anche per più impianti riuniti in un solo gruppo, sempre a patto che la potenza complessiva non superi la soglia di 1 MW e quella dei singoli impianti sia superiore a 20 kW
  • gli impianti fotovoltaici di potenza uguale o superiore a 1 MW, invece, accedono agli incentivi statali tramite asta; anche in questo caso è possibile richiedere le agevolazioni per gruppi di impianti, con potenza totale maggiore di 1 MW e potenza dei singoli impianti compresa tra 20 kW e 500 kW

I gruppi per i bandi

I bandi per l’iscrizione ai registri e alle aste sono così strutturati:

  • Gruppo A: impianti eolici e fotovoltaici a cui si aggiunge, solo nel caso dell’iscrizione ai registri
  • Gruppo A-2: impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto (la superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa)
  • Gruppo B: impianti idroelettrici; impianti geotermoelettrici; impianti a gas residuati dei processi di depurazione
    impianti alimentati da gas di discarica
  • Gruppo C: impianti eolici, idro e a gas residuati oggetto di rifacimento totale o parziale

Accesso tramite gare

Per accedere alle agevolazioni si dovrà partecipare alle procedure pubbliche di selezione dei progetti, che serviranno per l’iscrizione degli impianti in appositi registri, entro contingenti di potenza ben definiti. Gli impianti parteciperanno poi ad aste al ribasso per ottenere le agevolazioni, che saranno erogate entro precise soglie di potenza ammesse ad incentivo, dettate dal decreto.

Requisiti

Gli impianti hanno accesso agli incentivi a condizione che, in base alla comunicazione di inizio lavori trasmessa all’amministrazione competente, i relativi lavori di realizzazione risultino avviati dopo l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie.

Sono, inoltre, necessari per tutti i tipi di impianto i seguenti requisiti generali per la partecipazione alle procedure di asta e registro:

  • sono richiesti i titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio dell’impianto
  • il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva

Inoltre, solo per gli impianti fotovoltaici, devono ricorrere entrambi i seguenti requisiti:

  • essere di nuova costruzione e realizzati interamente con componenti nuovi
  • non essere ubicati in aree agricole

Per gli impianti idroelettrici di nuova costruzione, invece,  deve essere rispettata una delle caratteristiche costruttive di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata dall’ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitata nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare.

Priorità degli incentivi

La graduatoria verrà fatta seguendo i criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico a ciascuno dei gruppi:

  • per il gruppo A: impianti realizzati su discariche esaurite, cave e miniere esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati
  • per il gruppo A2: impianti realizzati, nell’ordine, su scuole, ospedali, altri edifici pubblici, altri edifici aperti al pubblico
  • per il gruppo B – impianti idroelettrici: impianti che rispettano le caratteristiche costruttive di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), punti i. e ii. del decreto 23 giugno 2016
  • impianti alimentati da gas di discarica: impianti realizzati su discariche esaurite
  • impianti geotermoelettrici: impianti per i quali l’autorizzazione prescrive una riduzione di almeno il 98% del livello di idrogeno solforato e di mercurio attraverso il sistema di abbattimento (AMIS)
  • impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del digestato
  • per tutti i gruppi: impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 30% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW
  • per tutti i gruppi: aggregati di impianti, di cui all’articolo 3, comma 10
  • per tutti i gruppi: maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento di cui all’allegato 1 del presente decreto minor valore della tariffa spettante, calcolata tenendo conto dalla riduzione percentuale offerta con anteriorità della data di completamento della domanda di partecipazione alla procedura

Per ogni tipologia di impianto il decreto fissa i termini per l’entrata in esercizio, pena la revoca degli incentivi.

[Fonte: Biblus-net]

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