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Nuova normativa antincendio: le responsabilità dell'amministratore

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Risultati immagini per normativa antincendio condominioLe nuove norme antincendio. Le norme sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione sono state recentemente integrate dal Dm dell'Interno del 25 gennaio 2019 ("Modifiche e integrazioni all'allegato del decreto 246 del 16 maggio 1987, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione").

Sono state introdotte, oltre a quelle inerenti la sicurezza antincendio delle facciate degli edifici, prescrizioni per la gestione della sicurezza degli stabili destinati a civile abitazione, nuovi ed esistenti, di altezza superiore a 12 metri.

Le indicazioni normative sono cogenti a carico dell'amministratore del condominio e dovranno applicarsi entro il 6 maggio 2020 per gli aspetti gestionali ed entro il 6 maggio 2021 per ulteriori adempimenti impiantistici richiesti per edifici di maggiore altezza (sistemi di allarme antincendio e di evacuazione sonora in emergenza).

Gli adempimenti generali. L'amministratore di condominio, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4), c.c., è titolare di un obbligo di garanzia in relazione alla conservazione delle parti comuni dell'edificio, lo stesso amministratore, pertanto, deve: presentare, in caso di attività soggetta al D.P.R. n. 151/11, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ed eventualmente richiedere il rilascio del Certificato di prevenzione incendi, e provvedere al suo rinnovo prima della scadenza, qualora sia già stato rilasciato; mantenere in efficienza le attività, i sistemi, gli impianti, i dispositivi e le attrezzature rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (e tutte le altre misure adottate a tal senso); effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione, in accordo con la regolamentazione vigente e a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche; mantenere aggiornato e rendere disponibile un registro dei controlli.

La posizione di garanzia dell'amministratore di condominio committente. Si assume pacificamente che l'Amministratore di condominio detenga una posizione di garanzia opelegis che discende dal potere attribuitogli dalle norme civilistiche di compiere atti di manutenzione e gestione delle cose comuni e di compiere atti di amministrazione straordinaria anche in assenza di deliberazioni della assemblea (art. 1130 ultimo comma c.c.).

Tali norme incardinano a carico dell'Amministratore un obbligo di vigilanza, di controllo e di manutenzione delle cose comuni e produce responsabilità penale per non aver impedito l'evento lesivo che trova fonte nell'art. 40 comma 2 c.p.

A tale posizione di garanzia assunta nella qualità di Amministratore, si somma quella eventuale nella qualità di datore di lavoro. Qualora sia stata appaltata l'esecuzione di opere e queste abbiano avuto inizio, l'Amministratore di condominio riveste il ruolo di committente di opere concernenti la cosa comuni; ancora, con riferimento ad attività lavorative svolte da artigiani o dipendenti sulle cose comuni, l'Amministratore assume le vesti di datore di lavoro.

La responsabilità penale dell'amministratore di condominio ha natura omissiva, traendo origine dalla violazione dell'obbligo di compiere tutti gli atti idonei per evitare l'evento che la norma giuridica intendente prevenire, ovvero la tutela dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.Premesso ciò, fatti salvi gli obblighi di sicurezza del lavoro da parte dell'amministratore, anche ai singoli titolari delle attività ubicate nelle parti private del condominio competerebbe l'onere di coordinarsi nella gestione dell'emergenza e nella fruizione delle parti comuni in emergenza.

L'inadempimento da parte dell'amministratore nei luoghi di lavoro.Dopo aver evidenziato gli aspetti generali degli adempimenti dell'amministratore, si osserva che l'omissione degli adempimenti prescritti dal nuovo Dm può normalmente integrare, nei luoghi di lavoro, reati di tipo contravvenzionale, come la violazione di alcune norme del Dlgs 81/2008:

  • Omessa informazione e formazione (articoli 36 e 37);
  • Omessa adozione di misure di prevenzione incendi (l'articolo 46, comma 2);
  • Mancata manutenzione e mantenimento in efficienza di sistemi, presidi e impianti antincendio (articolo 64, comma 1)

Ulteriori profili: le conseguenze degli inadempimenti specifici in materia. A carico dell'amministratore del condominio, l'eventuale omessa segnalazione certificata d'inizio attività ai fini antincendio determinerebbe la sanzione previstadall'articolo 20 del Dlgs 139/2006.

A tal proposito, è stato evidenziato che integra il reato di cui all'art. 20 delD.Lgs. 139/2006 la condotta di chi, in qualità di titolare di una delle attività contemplate alle categorie A, B e C dell'allegato I, D.Lgs. cit., ometta di richiedere ai vigili del fuoco il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione antincendi (Cass. pen., 13201/2017).Dunque, l'eventuale responsabilità penale dell'amministratore di condominio, in caso di incendio, trae origine proprio dalla violazione dell'obbligo di compiere tutti gli atti idonei a tutelare i diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.

Difatti, l'amministratore di condominio ha l'obbligo di intervenire a tutela delle parti comuni dell'edificio a prescindere dalla provenienza del pericolo (Cass. pen.,n. 43500/2017).

In conclusione, alla luce della nuova normativa, si tratta, a questo punto, di verificare (caso per caso) le responsabilità di tutti i soggetti preposti in caso di violazione di legge e, soprattutto, in caso di incendio.

[Fonte: Condominioweb]

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