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Obbligo di contabilizzazione e termoregolazione, facciamo chiarezza

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In questi giorni, in particolare sul web, si stanno diffondendo alcune informazioni false in merito ai nuovi obblighi di misurazione dei consumi energetici, previsti dal decreto di recepimento della direttiva europea sull’efficienza energetica (D.Lgs 102/2014 del 4 luglio 2014, art. 9 comma 5).

Proviamo a fare un pò di chiarezza.

La contabilizzazione del calore, la cui utilità è indiscutibile, favorisce il contenimento dei consumi energetici perché permette di evidenziare a ciascuna utenza i propri consumi individuali e conseguentemente indurre a una miglior gestione delle climatizzazione e della produzione di acqua calda. 

Differentemente da quanto si legge in giro, o sentiamo da clienti allarmati ai nostri numeri di telefono, tale misurazione del calore non è obbligatoria per gli impianti autonomi, mentre è vincolante per i condomini e gli edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento.

Quindi, entro il 31/12/2016, tutti i condomini che possiedono un riscaldamento centralizzato dovranno provvedere alla contabilizzazione del calore, dotando ogni unità immobiliare di particolari dispositivi che consentano di attribuirle i proprio consumi: valvole termostatiche, contatori di calore, sensori di temperatura, ecc.

L’obbligo non riguarda la termoregolazione, ovvero l’insieme delle tecnologie (caldaia compresa) che permettono di gestire in modo autonomo e programmato il riscaldamento del proprio appartamento.

Contabilizzazione e termoregolazione del calore, ove possibile, dovrebbero sempre andare di pari passo, perché la combinazione delle due porta ad un effettivo miglioramento dell’efficienza energetica del condominio e a una riduzione dei costi di gestione per gli occupanti delle unità immobiliari.

Il D.Lgs 102/14, decreto di recepimento della direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica, introduce in Italia l’obbligo di installare impianti di contabilizzazione del calore, con lo scopo finale di diminuire i consumi e premiare l’efficienza energetica.

Grazie ai contatori di calore tutti gli inquilini o proprietari pagheranno solo il calore che hanno effettivamente consumato, mettendo fine alla pratica finora in uso in molti condomini di ripartire le spese di riscaldamento in base ai millesimi.

La “vecchia” ripartizione dei consumi trascurava, e di fatto disincentivava, qualunque strategia di risparmio energetico intrapresa autonomamente all’interno di una unità immobiliare, poiché il risparmio non andava a beneficio del proprietario dell’unità ma veniva ripartito, così come i consumi, tra tutto il condominio in base al calcolo dei millesimi.

Gli Obblighi

Il decreto 102/14 prevede l’obbligo di installazione dei contatori a carico dei condomini, per consentire così la registrazione di tutti i consumi delle singole unità immobiliari.

Tutti i condomini con il riscaldamento centralizzato dovranno adottare i contatori di calore, salvo in caso di impossibilità di poter effettuare i lavori tecnici di installazione.

Dopo l’installazione le spese per il riscaldamento saranno ripartite tra i condomini in base ai consumi individuali e ai costi di manutenzione degli impianti, non più da millesimi ma secondo la norma tecnica UNI 10200.

Chi non rispetterà gli obblighi del decreto sarà punito con una multa da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 2'500,00.

Ogni regione italiana regola la propria normativa di recepimento della direttiva, e può eventualmente anticipare l’obbligo: in Lombardia, ad esempio, l’obbligo è già in vigore e il termine ultimo per la contabilizzazione era fissato al 1° agosto 2014.

Le scadenze

La direttiva europea 2012/27/UE stabilisce che ogni regione può recepire il decreto in autonomia, pur rispettando l’obbligo imposto a tutti di installazione dei contatori di calore entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

In questa data tutti i condomini che dispongono di un impianto centralizzato dovranno avere già installato sistemi di contabilizzazione del calore. Gli impianti misureranno e contabilizzeranno la quantità di calore effettivamente consumata in ogni appartamento, consentendo così di attribuire le spese di riscaldamento a chi ha effettuato i consumi.

Tipologie di contabilizzazione

Due possono essere le tipologie di contabilizzazione del calore: diretta e indiretta.

  1. Diretta è quella che si basa sulla misura dell’energia termica prelevata da ciascuna unità immobiliari, attraverso la misura di parametri tecnici in ingresso e in uscita del circuito utilizzatore per quantificare l’energia effettivamente rilasciata nell’appartamento. E’ praticabile nei condomini con distribuzione orizzontale, dove ogni unità immobiliare ha un unico punto di consegna del fluido termovettore: inserendo un contatore di calore su questa tubazione di adduzione si possono misurare direttamente i consumi dell’unità immobiliare. La contabilizzazione indiretta si basa invece sulla valutazione dell’energia consumata dall’utenza attraverso i dati raccolti da particolari strumenti detti ripartitori di calore. Tali ripartitori misurano indirettamente il consumo di ogni corpo scaldante, attraverso una media tra la temperatura superficiale del corpo scaldante e la temperatura dell’ambiente, e unendo le informazioni fornite da tutti i ripartitori posso fare una proporzione tra i consumi delle varie unità immobiliari che compongono l’intero condominio.
  2. La contabilizzazione indiretta è particolarmente adatta per i condomini con distribuzione a colonne montanti, molto diffusi in Italia. Ripartizione dei consumi Per quanto riguarda la ripartizione dei consumi, è importante sottolineare che le spese per il riscaldamento non vengono più ripartite in base ai millesimi, ma secondo la norma UNI 10200, che prevede la somma di una quota fissa e di una quota variabile La quota fissa riguarda i costi di gestione dell’impianto e le perdite di distribuzione dell’impianto, ovvero il consumo involontario e le spese stabilite dal gestore. La quota variabile invece si basa sul consumo volontario, e si basa sui consumi rilevati dai contatori di calore.

Cosa cambia…

La direttiva europea 2012/27/UE introduce un obbligo importante nell’ottica di aumentare l’efficienza energetica del parco edilizio esistente. Ma cosa cambia per tutti i soggetti coinvolti in questa partita? Per chi abita nei condomini viene sì introdotto un obbligo, con tutte le spese di installazione a loro carico, ma viene contemporaneamente data una grande possibilità di risparmio: abbinando contabilizzazione e termoregolazione gli abitanti delle varie unità immobiliari potranno regolare in autonomia la temperatura del proprio appartamento, pagando solo il consumo reale e smettendo di dover contribuire a finanziare anche le inefficienze dei “vicini”.

Un maggiore risparmio economico sarà anche dato dalla nuova ripartizione delle spese, non più in base ai millesimi ma con un calcolo accurato da norma UNI 10200.

Gli amministratori condominiali avranno l’obbligo di far adeguare gli impianti di riscaldamento centralizzato, mediante la presentazione di un progetto che dovrà essere redatto da professionisti competenti iscritti nei relativi albi professionali, consegnato in assemblea condominiale e successivamente in comune, in base alle normative regionali vigenti.

Il consiglio è sempre quello di diffidare delle "promozioni" a costi "light", di improvvisatori e trasformisti di turno.

Linee guida dell'Ordine degli Ingegneri e del Collegio dei Periti Industriali della prov. di Modena.

Per info e preventivi di progettazione, contattateci.

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