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Iter semplificato per l’installazione impianti fotovoltaici

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Le procedure amministrative si fanno molto più rapide e snelle per quello che concerne l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici.

Il Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi ha infatti appena firmato un decreto (schema di decreto), previsto tra le semplificazioni del “Taglia bollette”, che riduce in maniera netta l’iter per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica con potenza nominale non superiore a 20 kW, aderenti o integrati nei tetti degli edifici.

L’obiettivo del provvedimento è ottenere la massima semplificazione a favore dell’utente.

Sono 2 i versanti attraverso cui questo obiettivo cerca di concretizzarsi:

  • la drastica riduzione delle informazioni e dei dati da trasmettere alle Amministrazioni e ai soggetti interessati razionalizzando lo scambio di informazioni tra Comuni, Gestori di rete e Gse;
  • la razionalizzazione dell’intero iter procedurale attraverso il sito del Gestore di rete.

Il risultato che si intende raggiungere attraverso tale innovazione procedurale consiste nella completa realizzazione e messa in opera dell’impianto fotovoltaico “in due soli click”.

Il Modello Unico per la nuova procedura si compone di due parti: la prima deve essere compilata prima dell’inizio dei lavori e la seconda ad intervento concluso.

La compilazione e l’invio devono avvenire online, attraverso un’unica interfaccia informatica.

La nuova procedura alleggerisce di fatto anche gli oneri a carico dei soggetti che installano l’impianto.

Dopo l’invio del modello unico sarà il Gestore di rete e non più l’utente a interagire con GSE, Terna e Comune.

Il Modello Unico potrà essere utilizzato soltanto dopo 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione, la connessione e la messa in esercizio degli impianti fotovoltaici che possiedono le seguenti caratteristiche:

  • siano realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
  • abbiano potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  • abbiano potenza nominale non superiore a 20 kW,
  • per essi sia contestualmente richiesto l’accesso al regime di scambio sul posto;
  • siano realizzati sui tetti degli edifici con le modalità previste dall’articolo 7-bis comma 5 del D.Lgs 28/2011;
  • non siano presenti ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.
[Grazie a Ediltecnico.it]

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