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Nuova disciplina sanzionatoria in materia di prevenzione infortuni
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- Creato Martedì, 14 Gennaio 2014 10:08
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Con l’art. 9, comma 2, del D.L. n. 76/2013, è stato sostituito il comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008, relativo alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro ed alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto legislativo.
In virtù della nuova modifica, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonchè da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l`Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in misura pari all`indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
Peraltro, la medesima disposizione stabilisce che, in sede di prima applicazione, la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. A seguito di quanto sopra, quindi, a decorrere dal 1 luglio 2013, tutte le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 81/2008 nonchè da altre normative in materia, riferite a violazioni commesse a decorre dall’1 luglio 2013, sono incrementate del 9,6%.
Il D.L. n. 76/2013 ha apportato significative modifiche al sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/08, sostituendo il comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/08, relativo alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro ed alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto legislativo.
Si riportano, nella tabella che segue, le principali sanzioni indicate all’interno del D.Lgs. n. 81/2008, nella misura in vigore dal 1° luglio 2013
DISPOSIZIONE NORMATIVA |
REATO |
SANZIONE |
Art. 29, comma 1 del D.Lgs 81/08
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-Omessa valutazione dei rischi -Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi |
-Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda a carico del solo datore da € 2.740 a 7.014,4 |
Art. 29, comma 1 del D.Lgs 81/08
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Valutazione dei rischi o redazione del documento senza la collaborazione del RSPP e del medico competente nei casi in cui la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria ai sensi dell'art. 41 |
-Ammenda – a carico del solo datore di lavoro - da € 2.192 a 4.384 |
Art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08 |
Omessa nomina del RSPP |
-Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.740 a 7.014 |
Art. 34, comma 2 del D.Lgs. 81/08
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Mancata frequenza ad un apposito corso di formazione in materia di sicurezza da parte del datore che intende svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione |
-Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda a carico del datore di lavoro - da € 2.740 a 7.014,40 |
Art. 36, commi 1 e 2 del D. Lgs. 81/08 |
Omessa informazione dei lavoratori |
-Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.315,20 a 5.699,20 |
Art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08 |
Omessa nomina medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti |
-Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.644 a 6.576 |
Art. 35, comma 4: € 2.192 a 4.384 del D.Lgs 81/08
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Mancato svolgimento della riunione di prevenzione periodica ex art. 35 |
-Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.192 a 7.234 |