Pratiche edilizie

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Lo studio NE&T svolge qualsiasi tipo di attività comunale, tra le principali vi sono le seguenti:

  • interventi edilizi minori consistenti in opere: 
    1. di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3,1 lettera b), D.P.R. 380/200, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
    2. dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
    3. di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
    4. pannelli solari termici, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al Decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1969, n. 1444; 
    5. aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; 
    6. di manutenzione straordinaria comportanti rinnovi e/o sostituzione di parti strutturali degli edifici;
    7. di manutenzione straordinaria comportanti frazionamento di unità immobiliari;
    8. di manutenzione straordinaria con modifiche di destinazione d'uso comportanti aggravio di standard; 
    9. di manutenzione straordinaria non rientranti nell'elencazione di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001 (in quanto eccedenti tali previsioni); le opere di restauro/risanamento conservativo; 
    10. di eliminazione delle barriere architettoniche, mediante realizzazione di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;
    11. di realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati;
    12. di demolizioni, rinterri e scavi che non riguardino cave e torbiere; 
    13. di realizzazione di parcheggi pertinenziali (non in deroga);
    14. di realizzazione di parcheggi pertinenziali (in volumi preesistenti);
    15. di impianti tecnologici, con nuovi volumi, non indispensabili per legge;
    16. di interventi di arredo urbano/edicole funebri;
    17. di interventi di completamento;
    18. di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Per questi tipi di intervento occorre presentare regolare pratica edilizia consistente in: C.I.A.L. (Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera ai sensi dell'art. 6.3. D.P.R. 380/2001) 

Per gli interventi sopra elencati ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), riconducibili all'art. 3 comma 1, lettera b), D.P.R. 380/2001, occorre presentare Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera - C.I.A.L.

Limitatamente agli interventi di cui al n. 1), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio attività libera, allega una relazione tecnica a firma di un nostro professionista  il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza nè con il committente nè con l'impresa) e assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di uno specifico distinto titolo abilitativo.

Vanno inoltre indicati i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare i lavori.

Per gli interventi di cui alla presente sezione, l'interessato presenta unitamente alla comunicazione di inizio lavori le eventuali, ove previste, autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative vigenti.

La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui sopra, ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, comporta la sanzione pecuniaria pari a minimo € 258,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è ancora in corso di esecuzione.

Si precisa, inoltre, che per gli interventi riconducibili alla C.I.A.L., dichiarati ma eseguiti in data anteriore al 26/05/2010 (entrata in vigore della Legge 73/2010), dovrà essere prodotta richiesta di Permesso di Costruire a sanatoria e che la sanzione che verrà irrogata, qualora le opere risultassero conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia la momento della realizzazione delle stesse, sia la momento della presentazione della richiesta, è pari a € 516,00.

Permesso di Costruire (ex Autorizzazione Edilizia).

Gli interventi edilizi ricompresi nell'elenco di cui sopra, dal numero 6) sino al numero 18), e salvo quanto più sotto evidenziato in ordine alla S.C.I.A., possono essere eseguiti presentando una richiesta di Permesso di Costruire a firma del richiedente e comprensiva dei prescritti elaborati grafici, come indicato nel Regolamento Edilizio, debitamente firmati da un ns. professionista, comprensiva delle eventuali autorizzazioni previste ai sensi della normativa vigente.

A titolo edilizio rilasciato, dovrà essere comunicato l'Inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del Permesso di Costruire, mentre la Fine lavori andrà prodotta entro tre anni dalla data di protocollazione dell'Inizio dei lavori.

S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inzio Attività in materia edilizia (ex regime autorizzatorio) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90.

Per gli stessi interventi edilizi che possono essere realizzati mediante Permesso di Costruire, e salvo che gli stessi necessitino di deroga esplicita, il committente delle opere edilizie può, in alternativa, presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) corredata, oltre a quanto previsto per l'istanza di Permesso di Costruire, anche della documentazione prescritta dall'art. 90, comma 10, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e precisamente:

  • copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs 106/2009;
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi che indichi la specifica finalità (esempio: lavori privati in edilizia);
  • dichiarazione da parte del committente attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, nonchè verifica sulle dichiarazioni dell'organico medio annuo di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009.

Le opere possono essere intraprese contestualmente alla protocollazione della S.C.I.A.

Al termine dei lavori, che dovrà avvenire entro tre anni dalla data di protocollazione, dovrà essere presentata comunicazione Fine lavori e Certificato di collaudo delle opere eseguite, correlata dalla ricevuta dell'avvenuta variazione catastale, se ne ricorre il caso.

Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.).

Questa distinta procedura edilizia è stata introdotta a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 28/2011 del 3/3/2011 a far tempo dal 23 Marzo 2011. Essa riguarda le fonti rinnovabili di energia, sostituisce a tutti gli effetti la S.C.I.A. per tali specifiche opere, ed è ammessa per l'autorizzazione e la costruzione di esercizi di impianti alimentati da fonti rinnovabili, come previsto ai paragrafi 11 e 12 dell'allegato al D.M. 10/09/2010.

L'apposita modulistica va prodotta al Servizio Interventi Edilizi Minori; dopo 30 giorni dalla protocollazione matura il silenzio assenso per l'inizio delle opere che potranno durare non oltre tre anni da tale data. A lavori eseguiti si dovrà presentare comunicazione di Fine Lavori, Certificato di Collaudo e copia dell'avvenuta presentazione della variazione catastale se ne ricorre il caso.

Gli interventi eseguibili sono i seguenti:

  • pannelli fotovoltaici collocati su edifici con impianto integrato i cui componenti modificano la sagoma dell'edificio;
  • pannelli fotovoltaici collocati su edifici con impianto parzialmente integrato, che però non rispetta tutte le condizioni dell'art.11 del D.lgs 115/2008;
  • pannelli fotovoltaici non integrati al suolo con potenza inferiore a 20 kW;
  • impianti di biomassa operanti in assetto cogenerativo, impianti alimentati da biomasse; impianti alimentate da gas di discarica, biogas;
  • impianti alimentati da fonte eolica; iimpianti draulici e geotermici alimentati da fonte idraulica; impianti solari termici posizionati al di fuori della Zona A di cui al D.M. 1444/68.

Gli interventi classificati di manutenzione ordinaria ai sensi dei regolamenti edilizi (es. rifacimento delle pavimentazioni, delle tinteggiature e dei rivestimenti interni, sostituzione di sanitari, apertura e chiusura di vani porta all’interno delle singole unità immobiliari, adeguamento degli impianti tecnologici esistenti, sostituzione di infissi e serramenti esterni - anche con materiali diversi, purché non ne siano mutate le caratteristiche esteriori di sagoma, disegno, colore, dimensione delle porzioni apribili -, ripristino delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelle preesistenti, ecc...) possono essere eseguiti senza dover presentare alcuna pratica edilizia nè alcuna comunicazione agli uffici comunali.

In caso di intervento in ambito vincolato è comunque opportuno contattare l’Ente di tutela del vincolo.

La fattibilità delle opere va, sotto altro profilo, verificata con le eventuali prescrizioni contenute negli specifici regolamenti condominiali.

Per gli interventi che richiedono la realizzazione di un locale rifiuti, la presentazione del progetto dovrà essere preceduta dal parere del'UTC.

In caso sia prevista l’esecuzione di opere in cemento armato va presentata denuncia (ai sensi dall’art. 65 del DPR 380/01) redatta da un ns. tecnico abilitato.

Qualora le opere prevedano l’installazione di nuovi impianti termici di potenza superiore a 35 kW o interventi di coibentazione deve essere presentata, in allegato alla pratica edilizia, la relazione tecnica ai sensi dell’art. 28 della L. 10/91 (come previsto dal punto 9.2 delle "Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia" della DGR 26 giugno 2007 n. VIII/5018 redatta da un ns. tecnico abilitato.

Interventi edilizi maggiori consistenti in opere di:

  • nuova edificazione;
  • ampliamento;
  • ristrutturazione;
  • recupero abitativo di sottotetto.

Per questi tipi di intervento occorre presentare denuncia di inizio attività (ex regime concessorio) (c.d. DIA onerosa o SuperDIA) o richiedere permesso di costruire (ex concessione edilizia).

Tutti gli interventi edilizi maggiori sono soggetti alla valutazione dell’impatto paesistico (secondo quanto previsto dall’art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale).

Per gli interventi che prevedono la realizzazione di un locale deposito rifiuti, la presentazione del progetto dovrà essere preceduta dal parere dell'UTC.

In caso sia prevista l’esecuzione di opere in cemento armato va presentata denuncia (ai sensi dall’art. 65 del DPR 380/01) redatta da un ns. tecnico abilitato.

Qualora le opere prevedano l’installazione di nuovi impianti termici di potenza superiore a 35 kW o interventi di coibentazione deve essere presentata, in allegato alla pratica edilizia, la relazione tecnica ai sensi dell’art. 28 della L. 10/91 (come previsto dal punto 9.2 delle "Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia" della DGR 26 giugno 2007 n. VIII/5018) redatta da ns. un tecnico abilitato.

Interventi in ambito vincolato.

Previa verifica della reale sussistenza di un vincolo, in caso positivo, Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/04 NE&T effettua pratiche per autorizzazione paesaggistica, la quale è prescritta per l’esecuzione di ogni tipo di intervento che possa arrecare “pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione” (art. 146 D.Lgs. 42/04).

L’autorizzazione paesaggistica non è prescritta per “gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici” (art. 149 D.Lgs. 42/04).

In questi ultimi casi NE&T presenterà un'asseverazione, con preciso riferimento all’art. 149 del D.Lgs. 42/04, che l’intervento da realizzare non comporta alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici allegando idonea documentazione fotografica ed una breve relazione tecnica che descriva le opere da effettuare.

Condono edilizio

Redazione e presentazione presso l'Ufficio Condono il quale gestisce l'istruttoria e il rilascio delle concessioni edilizie/autorizzazioni edilizie/permessi di costruire a sanatoria (ai sensi della L. 47/85, della L. 724/94 e della L. 326/03 - ultimo condono edilizio) e dei relativi certificati abitabilità/agibilità speciale.

Inoltre si effettuano verifiche e eventuali integrazioni per poter ottenere la definizione di pratiche di condono edilizio gia' presentate al fine di ottenere il rilascio delle concessioni edilizie, delle autorizzazioni edilizie e dei permessi di costruire a sanatoria, dei certificati di abitabilità/agibilità speciale e dei certificati di abitabilità/agibilità ordinaria (solo per le concessioni presentate con la procedura ante L. 493/93 e successive modifiche).

Visure di pratiche edilizie e richiesta copie.

NE&T, su richiesta e delega del proprietario, effettua presso l'Ufficio Visure (istituito ai sensi della L. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)- visure di fascicoli edilizi e presenta richiesta di copia degli atti e dei documenti amministrativi elaborati dal Comune o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che riguardano interventi di edilizia privata sul territorio comunale.

Elenco Opere edilizie

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